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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La sospensione
del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere
di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero effettua la relativa richiesta";
b) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal
giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli, MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 159 del codice penale, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad
altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale e' imposta da una particolare
disposizione di legge.
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di
autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
la richiesta".