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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' sostituito dall'articolo 1 della
legge 21 febbraio 1989, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere
applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai
tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello,
indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico,
quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e
prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi
giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi
possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di
cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio
presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I
magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere
funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.
2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal
Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente
alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione
e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario,
dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio
presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore
generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio
presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa
al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e
giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici
del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta
dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri
obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma
2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero
del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la
corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al
quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario
del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe
essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il
distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il
procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il
magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della
magistratura, esercita le funzioni.
4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e'
espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio
di quindici giorni dalla richiesta.
5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo'
essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni
caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano
decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un
magistrato applicato.
7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla
pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si
prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non
puo' svolgere attivita' in tali procedimenti".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge n. 916/1958 reca: "Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie". Si trascrive il testo del relativo art. 42: "Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle supplenze). - I capi delle corti di appello, quando dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il Consiglio superiore ed il Ministro".