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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione
degli scambi giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.