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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait,
individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono
sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro
carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi
locali, nonche' da leggi in materia di previdenza e assistenza
sociale.
2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza e' compresa
tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del
rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto
della sospensione avverra', senza la corresponsione di soprattasse,
interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le
modalita' da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro
delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi,
sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui
l'acconto si riferisce.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi
compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e
culturale all'estero".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.