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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento
delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di
porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina
mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e' autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire
120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 40
miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993.
2. Il programma di cui al comma 1 comprende la realizzazione di
nuove infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di
porto e degli altri uffici periferici della Marina mercantile, di
altre opere edilizie poste al servizio dell'attivita' tecnica,
amministrativa e di polizia dei porti nonche' l'esecuzione di lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ed
uffici in esercizio.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Infrastrutture logistiche capitanerie di porto".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VIZZINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 979/1982
(Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente:
"Art. 39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici
e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di
potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative
delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici
della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi
compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove
dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la
realizzazione del suddetto programma, delle procedure di
cui all'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15".