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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Familiari a carico
1. Le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come
modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico
dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
2. La qualita' di familiare deve risultare dalle certificazioni
delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o
da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n.
390.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 763/1981 reca: "Normativa organica per i
profughi".
- La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme".