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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rilascio del certificato di protezione brevettuale
1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. I titolari di un brevetto per invenzione
industriale, che ha effetti in Italia e ha per oggetto un
medicamento, un prodotto che entra nella composizione di un
medicamento, una utilizzazione di un prodotto come medicamento o un
procedimento per la sua fabbricazione, possono ottenere un
certificato complementare di protezione dopo aver ottenuto la
registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento
stesso rilasciata ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
come sostituito dall'articolo 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422.
2. La domanda di certificato complementare di protezione deve
essere presentata dal titolare del brevetto all'Ufficio centrale
brevetti entro e non oltre centottanta giorni dalla data del decreto
ministeriale con cui viene concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio di cui al comma 1 e, comunque, almeno
centottanta giorni prima della scadenza del brevetto. Se la prima
autorizzazione all'immissione in commercio di cui al comma 1 e'
concessa prima del rilascio del relativo brevetto, la domanda di
certificato complementare di protezione deve essere presentata entro
e non oltre sei mesi a decorrere dalla data del rilascio del
brevetto. La domanda deve essere depositata direttamente all'Ufficio
centrale brevetti e deve contenere le indicazioni e la documentazione
di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ufficio centrale brevetti, verificata la regolarita' della
domanda e della relativa documentazione, provvede al rilascio del
certificato complementare di protezione o ne motiva il rifiuto entro
e non oltre la scadenza del brevetto. Contro il rifiuto puo' essere
fatto ricorso alla commissione di cui all'articolo 71. L'Ufficio
centrale brevetti e' tenuto a rendere noti, mediante la pubblicazione
di un bollettino mensile, i medicamenti per i quali e' stato chiesto
il rilascio o e' stato rilasciato il certificato complementare di
protezione e il relativo brevetto a cui e' stato fatto riferimento
per l'ottenimento di detto certificato. Tale bollettino deve essere
reso disponibile al pubblico entro il mese successivo al mese durante
il quale le domande sono state depositate e i certificati sono stati
concessi.
4. Al certificato complementare di protezione e alle domande per il
suo ottenimento si applica il regime giuridico, con gli stessi
diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto e delle domande di
brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli
stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla
parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
5. Gli effetti del certificato complementare di protezione
decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della
sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo
intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la
data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento. La durata del
certificato complementare di protezione non puo' in ogni caso essere
superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto
perviene al termine della sua durata legale. Se la domanda di
certificato complementare di protezione e' stata presentata nei
termini stabiliti e resa nota mediante il bollettino mensile e alla
scadenza del brevetto non e' ancora stato concesso il certificato
complementare di protezione, alla domanda si attribuiscono
provvisoriamente gli stessi effetti del certificato complementare di
protezione. I diritti esclusivi considerati dal comma 4 vengono
conferiti con la concessione del certificato complementare di
protezione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il R.D. n. 1127/1939 reca: "Testo delle disposizioni
legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali".
- L'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. n. 1265/1934, come sostituito dall'art.
4 della legge n. 422/1941, e' cosi' formulato:
"Art. 162. - Nessuna specialita' medicinale puo' essere
messa in commercio senza la registrazione da parte del
Ministro per l'interno.
La registrazione di una specialita' medicinale puo' non
essere concessa quando risultino in commercio prodotti di
analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in
numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta
per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso
specifico.
La registrazione puo' non essere concessa, altresi',
quando la ditta richiedente abbia gia' registrato un
prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia
terapeutica.
Non e' consentita la preparazione di nuove specialita'
medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi
a farmacia.
La registrazione e' revocata se risulti che
nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione
della specialita' medicinale, le operazioni essenziali di
cui al precedente articolo.
La registrazione puo' essere concessa anche per determi-
nate serie e categorie di specialita'.
Prima di concedere la registrazione, il Ministro per
l'interno ha facolta' di sottoporre la specialita' ed un
esame diretto ad accertare:
a) se abbia una composizione qualitativa e
quantitativa corrispondente a quella denunciata;
b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari
requisiti di purezza;
c) se le eventuali indicazioni terapeutiche
corrispondono alla reale composizione del prodotto.
Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione,
alcuna responsabilita'".
- Il R.D. n. 244/1940 reca: "Testo delle disposizioni
regolamentari in materia di brevetti per invenzioni
industriali".