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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali
idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli
altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonche'
materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio
presso l'Amministrazione centrale.
2. A cio' il Ministero puo' provvedere in via diretta affidando in
appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti
specializzati.
3. I servizi di cui al comma 1, le modalita' della loro gestione e
quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di
amministrazione.