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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni
in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti
penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di
ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non
richiesti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
212 del 10 settembre 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 24.