Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia
1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla
salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico,
urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi
previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per gli
interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1991.
2. Per le finalita' di cui alla presente legge sono mantenute nel
bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilita' in conto
residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364,
11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in
legge.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico
delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16
miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39
miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563
e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991;
quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia".
- I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991
recavano: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per
Roma capitale, nonche' misure urgenti destinate ad altre
aree del territorio nazionale".