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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rapporto farmacie-popolazione
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con
provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per
territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo
comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora
sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito
della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo-
cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1. - L'autorizzazione ad aprire una farmacia e'
rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita'
sanitaria competente per territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che
vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con
popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni
4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui
al secondo comma, e' computata, ai fini dell'apertura di
una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento
dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale
nell'ambito della sede per la quale fu concessa
l'autorizzazione deve farne domanda alla autorita'
sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato
nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio
comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata
per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle
farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata
per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita'
sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la
farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale
in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad
una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e
comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti
della zona.
La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve
tra soglia e soglia delle farmacie".