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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione
1. E' istituito presso l'Universita' degli studi di Firenze il
Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).
2. Il LENS e' un laboratorio universitario di ricerca a carattere
nazionale ed internazionale, cui concorrono le universita' italiane e
di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici
e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui
all'articolo 2.
3. Il LENS ha personalita' giuridica, gode di piena autonomia
scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati
dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento
universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo
per il suo funzionamento.
4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che
determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.
5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Universita' di Firenze
e l'Universita' di Bradford (Regno Unito) in virtu' della convenzione
originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Universita' di Bordeaux
I (Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 10 ottobre
1986; l'Universita' Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in
virtu' della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987;
l'Universita' di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtu' della
convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre
universita' che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di
entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri
ordinari del LENS le altre universita' italiane e di Paesi stranieri
che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni
integrative di quella originaria.
6. Lo statuto del LENS e' proposto da una commissione formata da
due membri per ognuna delle universita' convenzionate all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai
rispettivi rettori o presidenti, piu' un membro che svolge le
funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di
ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante
stipula di apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.