Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e funzioni del giudice di pace
1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la
giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa
in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato
onorario appartenente all'ordine giudiziario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.