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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente:
"c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti
alla funzione docente o direttiva;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974, recante
norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato, a seguito della
integrazione disposta dalla presente legge, risulta essere
il seguente:
"Art. 94 (Sanzioni). - Al personale di cui al presente
decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono
essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino ad un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da
oltre un mese a sei mesi;
c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il
tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi
da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione
disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto
consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".