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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la
presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per
consentire ai capaci e, meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
AVVERTENZA:
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e' sociale del Paese".
"Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso".