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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17
maggio 1988, n. 172, entro il quale la commissione d'inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando la
relazione sulle risultanze delle indagini, termine gia' prorogato con
legge 31 gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno
1991, n. 215, e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge
17 maggio 1988, n. 172, riguardante i lavori della
commissione parlamentare d'inchiesta, e' stato prorogato al
28 luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n.
12; successivamente lo stesso termine e' stato prorogato al
31 dicembre 1991 dall'art. 1, comma 3, della legge 28
giugno 1991, n. 215, ed e' ulteriormente prorogato al 2
luglio 1992 dalla presente legge.