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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di
lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel
periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire
100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 2. L'opzione e' esercitata mediante comunicazione a
mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a quando non
sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che
intraprendono l'esercizio di attivita' commerciali esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle
imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli
uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il
limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni
della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui
il limite e' superato.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi
terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del
medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce
l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui ai commi 1 e 2
nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 35 (come sostituito
dall'art. 1 del D.P.R. n. 24/1979 e successivamente
modificato con l'art. 14 del D.P.R. n. 897/1980, con l'art.
15 del D.P.R. n. 793/1981 e con l'art. 5 del D.P.R. n.
953/1982) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972,
supplemento ordinario n. 1:
"Art. 35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita').
- I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,
arte o professione nel territorio dello Stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione, devono entro
trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice
esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve
essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro
documento destinato all'ufficio, nonche' nelle deleghe di
cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni
di versamento.
Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono
risultare:
1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e
la eventuale ditta;
2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli
elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che
ne hanno la rappresentanza;
3) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile oganizzazione;
4) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al
precedente comma o di cessazione di attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
Se la variazione importa il trasferimento del domicilio
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere
contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della
variazione.
In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al precedente
comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla
data di ultimazione delle operazioni relative alla
liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla
fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione.
Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da
determinare computando anche le operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
stato ancora pagato.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa,
arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
affari che comporti l'applicazione degli aticoli 32, 33 e
34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da
presentare a norma del primo comma e devono osservare la
disciplina rispettivamente stabilita".