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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n.
1368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Registri di cancelleria). - 1. Con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze,
nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura
delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.