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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fondo di previdenza per il personale dipendente
dalle aziende private del gas
1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi
importi mensili derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa
decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente
articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il
corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione
della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n.
544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:
"Art. 3 (Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1988
gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1
dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano
anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi
mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n.
140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), e' il
seguente:
"Art. 5 (Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985,
le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1
luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
1) 40 per cento, per le pensioni con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968;
2) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
3) 20 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
4) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel
periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982".