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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Mediocredito centrale).
1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, e' sostituito dal seguente:
"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui
suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A
decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto
decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione
stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per
iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita'
istituzionali del Mediocredito centrale".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 10 gennaio 1992 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.