Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Prestazioni)
1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali, di seguito denominata "Cassa",
corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi
diritto.
4. I trattamenti di pensione decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate al comma 1, lettera b) e c), e dal primo
giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il
diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d).
5. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di
guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento
di natura mutualistica o previdenziale, nonche' con le pensioni
statali.
6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi delle
condizioni previste dalla presente legge, purche' l'iscritto non
abbia richiesto la restituzione dei contributi previsto dall'articolo
23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del
comma 4 del predetto articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operativo
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.