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Legge Ordinaria n. 415 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 117.427  miliardi,
al netto di lire 7.500 miliardi per  la  regolazione  in  titoli  dei
crediti d'imposta. Tenuto  conto  delle  operazioni  di  rimborso  di
prestiti, il livello massimo del ricorso al  mercato  finanziario  di
cui  all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  lire  4.000  miliardi  relativo   ad   interventi   non
considerati nel bilancio di previsione per il 1992 -  resta  fissato,
in termini  di  competenza,  in  lire  248.527  miliardi  per  l'anno
finanziario 1992. 
  2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi
al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno  1993  e  di  lire  10.000
miliardi per l'anno 1994 per la  regolazione  in  titoli  di  crediti
d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  242.540  miliardi  ed  in  lire   278.890
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993  e  1994,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  200.700  miliardi  ed  in  lire   198.400
miliardi. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti: 
 
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio".
          Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito
          dall'art. 5 della legge n. 362/1988:
             "Art. 11 (Legge  finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
             2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
               a)  le  variazioni  delle  aliquote delle detrazioni e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
               b)  il  livello  massimo  del   ricorso   al   mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale,  comprese  le  eventuali regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
               c) la determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati;
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria;
               e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
               f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme
          vigenti che prevedono interventi di sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
               g)  gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11- bis e le corrispondenti tabelle;
               h)  l'importo  complessivo   massimo   destinato,   in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo 1983, n.  93, ed alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
               i) altre regolazioni meramente  quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
             4.  La  legge  finanziaria  indica  altresi' quale quota
          delle nuove o maggiori entrate per  ciascun  anno  compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
             5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-  bis,  nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
             6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'   di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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