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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il
versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti
per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per
l'entrata (Tabella n. 1).
2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
medesimo anno.
3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla
emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro
del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e
1252 del medesimo stato di previsione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.