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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della
regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni
stabilite nella tabella allegata alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- I collegi della regione Trentino-Alto Adige per
l'elezione del Senato della Repubblica, prima
dell'approvazione della presente legge, erano costituiti
secondo le circoscrizioni territoriali stabilite dalla
tabella approvata con D.P.R.6 febbraio 1948, n. 30 (Tabella
delle circoscrizioni per la elezione del Senato della
Repubblica), successivamente rettificata con D.P.R. 28
febbraio 1948, n. 84.