Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana,
costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di
guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso
in Italia, alle competenti autorita' un permesso straordinario di
soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro
appartenenza alle relative comunita' locali italiane.
2. Il permesso straordinario di soggiorno e' rilasciato con
validita' non superiore a un anno, previo parere favorevole della
Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera
favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della
questura. Il parere non e' necessario se sulla base degli elementi
forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.
3. Il permesso straordinario di soggiorno e' revocato ove risulti
emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o
informazioni false, errate o gravemente incomplete.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 136/1990
(Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del
D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in
materia di riconoscimento dello status di rifugiato) e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato e' nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta da
un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con qualifica non inferiore a
consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero
dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della
pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei
servizi civili, con qualifica non inferiore a primo
dirigente o equiparata, Alle riunioni della Commissione
partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del
Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i rifugiati.
2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' costituire piu' sezioni anche
pe aree geografiche di provenienza dei richiedenti il
riconoscimento.
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite piu'
sezioni, e' istituito altresi' un consiglio di presidenza
composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto
dal presidente della prima sezione.
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i
criteri di massima per le attivita' delle sezioni.
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un
supplente per ogni componente spettantele nella Commissione
e nelle sezioni".