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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito
dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o
apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi
dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i
quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di
specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di
ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi
l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali,
ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di
studio per iniziative di altre amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad
accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi,
borse di studio e sussidi per i casi e le finalita' di cui alle
lettere a) e b) del presente comma.
2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1,
puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti pubblici
o privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento
culturale a favore dei cittadini stranieri, nonche' dei cittadini
italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformita'
al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza a studenti
italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici
immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa.
Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla
base della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta,
tenendo anche conto della accertata attivita' di inserimento
culturale operata dagli enti considerati.
4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello
delle universita' e degli enti con i quali e' stata stipulata una
convenzione per le finalita' della presente legge verranno allegati
allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
_____
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 288/1955 reca: "Autorizzazione al
Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio".