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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato
tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la
motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unita' sanitarie locali possono
avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva
competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei
periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3,
subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella
medesima lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi,
per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui
all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali
iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di
servizio per la:
a) quantificazione su base annuale della capacita' di espletare
gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2;
b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi
tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non
possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione
straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per l'ispezione periodica;
c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di
produttivita', che permettano, nell'arco di tre anni, alle
amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria
competenza, di cui all'articolo 2;
d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati individuati;
e) individuazione delle forme di controllo a campione sugli
interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 8.
3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere
riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore
definizione dei contenuti delle stesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.