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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Con decorrenza dal 1 marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento
spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo
1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed
accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A,
della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed
integrazioni, spettante alle persone affette da cecita' bilaterale
assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano
all'indennita' di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i
meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati
dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennita'
di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da
cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione
di una indennita' di accompagnamento ai ciechi civili
assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera A, della legge
n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa
sulle pensioni di guerra) e' il seguente:
"2. L'indennita' di assistenza e' concessa nelle
seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di
cui al precedente art. 2, comma 2:
lettera A:
dal 1 gennaio 1985: L. 384.000;
dal 1 gennaio 1986: L. 506.880".
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986,
come sostituito dall'art. 1 della legge n. 342/1989, e' il
seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti
pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante
l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre
dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto
dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' succes-
sive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S,
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli
assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma
dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e
relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come
sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a
categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978,
l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e
undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di
cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915 del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti,
rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come
sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente
legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente
legge e dall'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato
dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al
comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione
del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal
medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per
adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla
meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno
1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento
corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno
annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non com-
pete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari
di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente
indicati dallo stesso comma 1".