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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obiettivi del programma di interventi straordinari e relativa
autorizzazione di spesa. Modifica dell'articolo 7 della legge 23
gennaio 1974, n. 15.
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari
finalizzato al recupero della qualita' dei servizi attraverso
l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei
pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento
postale, nonche' al potenziamento del servizio di posta elettronica,
di bancoposta e di telematica pubblica, in aderenza agli indirizzi di
pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione
comunitaria.
2. L'importo complessivo degli interventi e' di lire 1.105
miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1990 e 1991.
3. Per la realizzazione del programma di interventi di cui al comma
1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale
delle modalita' di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10
febbraio 1982, n. 39.
4. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n.
15, e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui
all'articolo 1, mediante concessione ad una societa' per azioni il
cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati di idonea
qualificazione. Non possono rendersi affidatarie della realizzazione
degli interventi societa' controllate o collegate con i
concessionari. Nell'affidamento dei lavori i concessionari, per
quanto attiene ai requisiti dei soggetti esecutori degli interventi,
dovranno attenersi alla normativa vigente nel settore delle opere
pubbliche".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della
legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi di
potenziamento e di riassetto dei servivi e di costruzione
di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico -
Disciplina dei collaudi): "Per la realizzazione del
programma degli interventi straordinari di cui al
precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche
in via immediata ed indipendentemente dal perfezionamento
delle operazioni di credito di cui al successivo articolo
5, impegni fino alla concorrenza di 2.750 miliardi di lire,
fermo restando che i pagamenti non possono superare i
limiti degli stanziamenti annuali che verranno iscritti in
appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale -
del bilancio della stessa Amministrazione".
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 15/1974
(Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede
di uffici locali) come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7. - L'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere alla
realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante
concessione ad una societa' per azioni il cui capitale sia
prevalentemente posseduto dall'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) e ad altri soggetti dotati
di idonea qualificazione. Non possono rendersi affidatarie
della realizzazione degli interventi societa' controllate o
collegate con i concessionari. Nell'affidamento dei lavori
i concessionari, per quanto attiene ai requisiti dei
soggetti esecutori degli interventi, dovranno attenersi
alla normativa vigente nel settore delle opere pubbliche".
La concessione e' accordata dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente
approva la convenzione con la societa' concessionaria per
stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla
concessione, in modo che risulti assicurato il preminente
interesse pubblico.
Nella convenzione dovra' altresi' essere stabilito che
venga in ogni caso garantito il diritto
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
di decidere sull'acquisto degli edifici nelle localita' in
cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando
le opportune procedure per la valutazione del valore degli
immobili da acquistare".