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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento per opere di edilizia scolastica
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-
quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si
provvede secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto
dall'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come
sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, e'
autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed
alle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, che
siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare
complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma
4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto-
legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata
in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31
dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con
le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito
dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e'
finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla
realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici
scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita', necessarie
e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita'
derivante dallo stato degli edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia
scolastica e alla riconversione di edifici edibiti a tipi di scuole
diverse, sentito il parere del provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al
comma 4 si attua con le modalita' previste nei commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica
istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario
per la realizzazione degli inteventi di cui al comma 4, ivi compresi
quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al
comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le
regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40
per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma
dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei
limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con
l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la
determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di
finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti
locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in
assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano
immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo
approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla
concessione dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere
entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del
mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei
successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il
sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati,
provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica
istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario.
Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8,
relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni
successivi, il commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10,
rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per
l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un
commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non
provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e'
nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili
destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed
accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che
ne facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 e'
destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di
proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di personalita'
giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai
sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento
ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse
istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per
l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il
medesimo anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui
contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane per
finalita' di investimento di preminente interesse (rate ammortamento
mutui)".