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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla
ristrutturazione e razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche,
nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, il
Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere i
contributi di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 599,
come sostituito dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1985, n. 111,
all'articolo 7 della medesima legge n. 111 del 1985, nonche' agli
articoli 2, 6, 7 e 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, con le
modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti degli
stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine autorizzati,
nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di lire 100
miliardi per l'anno 1991, di lire 85 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 80 miliardi per l'anno 1993.
2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese
armatoriali, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a
concedere i contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge
n. 234 del 1989, nonche' agli articoli 11 e 12 della medesima legge,
come interpretati e integrati dall'articolo 1 del decreto-legge 18
ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n.
383, con le modalita' stabilite dalla presente legge e nei limiti
degli stanziamenti di cui al presente comma. Sono a tal fine
autorizzati, nel triennio 1991-1993, limiti di impegno in ragione di
lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno
1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1;
- La legge n. 599/1982 reca: "Provvidenze a favore
dell'industria cantieristica navale". L'art. 11 di detta
legge, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 111/1985,
cosi' recita:
"Art. 11 (Aumento del contributo). - Nel caso di
commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri
maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o
aziendale, prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, e
nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo,
il Ministro della marina mercantile di concerto con quello
del tesoro puo' elevare il contributo di cui all'art. 1
della presente legge del 20 per cento".
- La legge n. 111/1985 reca: "Provvidenze a favore
dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni
navali". L'art. 7 cosi' recita:
"Art. 7. - Il calcolo per riferire il contributo alla
data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, e'
effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto
dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente
corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un
periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a
20 mesi per i cantieri medi e a 18 mesi per i cantieri
minori.
Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo
12 della legge 14 agosto 1982, n. 599, come successivamente
modificate, si applicano anche ai contratti di costruzione
o di prima vendita stipulati fino al 31 dicembre 1983".
- Il testo delle disposizioni della legge n. 234/1989
(Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca
applicata al settore navale, alle quali il presente
articolo fa rinvio, e' il seguente:
"Art. 2 (come modificato dall'art. 3 della legge qui
pubblicata). 1. Per le nuove costruzioni delle navi com-
plete e per i lavori e le unita' di cui all'art. 1, il
Ministro della marina mercantile puo' concedere alle
imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di
costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31
dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte
o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione
della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e
1988. La predetta percentuale e' ridotta al 20 per cento
per le commesse relative a nuove costruzioni di valore
inferiore ai 6 milioni di ECU.
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina
mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE,
stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di
contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al
massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
6 milioni di ECU, nei casi di:
a) proposte di commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali
applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti
dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al
traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche
europee richieda la notifica preventiva delle proposte di
singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino
all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i
termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da Paesi in via di sviluppo, sempre che
ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7,
della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono
previamente notificate alla Commissione delle Comunita'
economiche europee per la verifica della specifica
componente "sviluppo dell'aiuto proposto e della
conformita' dello stesso con le condizioni stabilite dal
gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art.
4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati
nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si
applica per detti lavori la riduzione prevista per le
costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini
della concessione dei contributi di cui al comma 1, le
dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di
costruzione navale, purche' la data di inizio dei lavori
ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale
caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato
dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e
nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla
data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del
contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente
articolo, e' effettuato in sede di liquidazione finale,
tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e'
effettivamente corrisposto, sulla base del tasso
commerciale.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno
1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire
222.000 milioni per l'anno 1991".
"Art. 6. - 1. Alle imprese di costruzione e di
riparazione navale le quali, in conformita' alle
indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE,
effettuano nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1990,
investimenti atti a rendere piu' efficiente
l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto
impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto
l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza
aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni
di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986 ed in
conformita' ai piani approvati dal Ministero della marina
mercantile, puo' essere concesso un contributo pari al 40
per cento dell'investimento.
2. Sono altresi' ammesse al contributo, nella misura
dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di
ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini
di carenaggio, delle banchine di accosto e delle
infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie
o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le
societa' e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi
collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in
conformita' a piani di investimento specifici.
3. Sulla base degli specifici piani di investimento di
cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto
contributo, sia direttamente sia attraverso societa'
appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6
aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel
cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di
riparazione navale la cui attivita' sia disciplinata in
base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.
4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con
decreto del Ministro della marina mercantile.
5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti
effettuati con il ricorso al sistema della locazione
finanziaria.
6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ul-
timate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.
7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a
contributo puo' essere prorogato fino ad un anno ove ne sia
fatta richiesta, sempreche' la mancata ultimazione sia
dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a
sopravvenute ragioni di carattere tecnico.
8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per
l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo
possono essere concessi anticipi sul contributo, previa
presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli
anticipi stessi.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989
e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991".
"Art. 7. - 1. Alle imprese di demolizione navale puo'
essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari
a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata
convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno
1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per
l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori
iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre
1991.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al
comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata
convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di
stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con
decreto del Ministro della marina mercantile con
riferimento alle navi stazzate secondo la normativa
nazionale o a quelle stazzate in conformita' della
convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa
esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.
3. Quando, nell'ambito della stessa categoria
tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalita' di
cui al comma 2 da' luogo ad un valore piu' basso di quello
massimo della classe di tonnellaggio immediatamente
inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata
convenzionale e' considerato pari al valore piu' elevato.
La cifra ottenuta e' arrotondata all'unita' per difetto o
per eccesso.
4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:
a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di
potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000
TSLC.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989,
e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e
1991".
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione,
trasformazione, modificazione e grande riparazione delle
unita' di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali
o dei Paesi membri delle Comunita' europee, il Ministro
della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi
i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai
sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione
un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi) e successive modifiche, di
seguito denominata "accordo OCSE".
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle
aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa
anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di
contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed e' concesso
ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati
stipulati successivamente al 1 gennaio 1987 ovvero per le
quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano
avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non puo' essere superiore
alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate
costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della
durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al
citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da
applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato
semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro
e vigente alla data del contratto o, in assenza di
contratto, alla data di inizio dei lavori".
"Art. 10. - 1. Il contributo di cui all'art. 9 e'
concesso con decreto del Ministro della marina mercantile
ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata
di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1
settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi
sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata
prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il contributo puo' essere corrisposto in unica
soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei
lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o
assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei
lavori.
3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove
costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione
del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza
del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio.
Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e
grande riparazione, il termine di ultimazione e' di
ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati
dal Ministro della marina mercantile per ragioni
esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta
richiesta prima della scadenza.
4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente
all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il
contributo secondo le modalita' previste dell'art. 9.
5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del
contributo da' luogo a differenze positive rispetto a
quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della
marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni
a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei
mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione
prescelta.
6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione
di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede,
contestualmente all'emanazione del provvedimento
definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme
gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla
base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di
emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
"Art. 11. - 1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria
del contributo di cui all'art. 9 assuma impegno a mantenere
o a far mantenere la nave di proprieta' italiana per
quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unita' per
la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso
e' calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'art.
9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante
dal decreto del Ministro del tesoro.
2. Qualora la nave per la quale e' stato assunto
l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima
del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa
beneficiaria del contributo e' tenuta a restituire al
Ministero della marina mercantile, preventivamente al
rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della
bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del
50 per cento.
3. La perdita dell'unita' non da' luogo alla
restituzione del contributo gia' erogato".
"Art. 12. - 1. Il Ministero della marina mercantile
valuta la congruita' del prezzo di cui al comma 3 dell'art.
9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed
attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla
commessa.
2. Il prezzo accertato dal Ministero del marina
mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per cento
per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 10 e'
autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.
4. Per le finalita' di cui agli articoli 9 e 11 e del
presente articolo, e' autorizzato per la durata di cui
all'art. 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000
milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991".
"Art. 14. - 1. Alle imprese di costruzione,
trasformazione, riparazione e demolizione navale in
effettivo esercizio del 31 dicembre 1970 che attuino
nell'arco di tempo del 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990
progetti irreversibili di riconversione industriale verso
settori diversi da quello della cantieristica navale o che
effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la
capacita' produttiva del settore delle costruzioni,
trasformazioni, riparazioni e demolizioni navali, puo'
essere concesso dal Ministro della marina mercantile un
contributo corrispondente a:
a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive
riduzioni di capacita' produttiva: ammontare del
trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori
usciti dal settore, spese di consulenza, spese di
conversione ed indennita' ai lavoratori per la loro
riqualificazione;
b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di
fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore,
spese di consulenza e valore contabile residuo delle
installazioni.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si
tiene conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate
nel periodo 1984-1986.
3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto
relativa ai lavoratori appartenenti alle compagnie ramo
industriale e carenanti del porto di Genova il predetto
contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il
trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.
4. I piani relativi dovranno essere comunicati al
Ministero della marina mercantile per la loro approvazione,
previo parere del comitato di cui all'art. 23".
Con riguardo all'art. 2 di cui sopra si precisa che
l'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1990) ha cosi'
diposto:
"A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai
contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali
di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal
28% al 26% e dal 20% al 16%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente,
l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3
dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
al 26%".
Successivamente l'articolo unico del D.M. 5 marzo 1990
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno
1990) ha cosi' disposto:
"A decorrere dal 1 gennaio 1990 e con riferimento ai
contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali
di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte,
rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente,
l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma
dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissata
al 20%".
L'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 107, ha
autorizzato, per le finalita' di cui al medesimo art. 2
l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, per l'anno 1990.
L'art. 1 della medesima legge 28 marzo 1991, n. 107, ha
autorizzato, per le finalita' di cui agli articoli 9 e 10
di cui sopra e per la durata indicata nel medesimo art. 10,
commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000
milioni per l'anno 1990.
- L'art. 1 del D.L. n. 296/1990 (Interpretazione e
modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre
1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese
armatoriali) cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12
della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad
accrescere la competitivita' delle imprese armatoriali
nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non
appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla
concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno
cosi' liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave
o altra unita' contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il
differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della
bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei
marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai
costi di esercizio di unita' equivalente di proprieta' non
italiana battente bandiera di convenienza, determinato
dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma
1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo
delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente
sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se
complessivamente considerati, non potranno comunque super-
are l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per
unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di cambio
attribuito alla moneta italiana alla data della consegna
dell'unita'. La liquidazione del contributo corrispondente
ai predetti benefici sara' disposta, dopo l'entrata in
esercizio dell'unita', con decreto del Ministro della
marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della
legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma
2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa
autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro
il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno
i presupposti di esso, comportera' la sospensione del
pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte
residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11,
commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234".