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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di
cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni
esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in
tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e'
attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova
applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per
servizio.