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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In considerazione dell'eccezionale urgenza di accertare la
consistenza e le caratteristiche dei beni che costituiscono il
demanio marittimo, il Ministero della marina mercantile definisce e
attua un programma di aggiornamento e ammodernamento dell'inventario
dei beni stessi, mediante la costituzione di una banca dati.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1,
considerando che esso richiede misure speciali di sicurezza e che
attiene alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dello
Stato, il Ministero puo' stipulare contratti e convenzioni per
l'acquisizione di beni e servizi, anche in deroga alla legge 30 marzo
1981, n. 113, e successive modificazioni e integrazioni, e attraverso
procedure rimesse al parere del Consiglio di Stato.
3. La definizione delle operazioni attuative del programma e'
concordata, per finalita' di coordinamento con il sistema di
rilevazione dei dati catastali, con il Ministero delle finanze.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle
procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla
direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21
dicembre 1976".