Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I titolari di locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 19
della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro che continuano
ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare
concessione nella qualita' di dipendenti, collocati a riposo o
deceduti in servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 123/1987
(Disposizioni per il personale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione
finanziaria) e' il seguente:
"Art. 19. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e' autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari
di concessione in vigore alla data della presente legge,
nonche' a coloro che sono titolari di locazioni alla
medesima data, gli alloggi di sua proprieta', con
esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi
delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76
dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione
medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928,
hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o
stabilimento.
2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al
precedente comma viene determinato dal competente ufficio
tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalita'
di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.
3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1
dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di
decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Il ricavato della vendita e' portato, a mano a mano
che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'art. 15,
secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452,
in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito
capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e
l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e
destinato prioritariamente, per le predette finalita', al
comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.
5. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10
febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i
quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello
Stato o di enti pubblici, per l'acquisto di immobili siti
nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo
familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.
7. Il comma 1 non si applica, altresi', a coloro i quali
siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare
siano proprietari di immobili siti nel territorio
nazionale.
8. Non puo' essere considerata causa di risoluzione del
rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della
facolta' di cui ai commi 1, 2 e 3".