Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e'
disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti
condizioni:
a) il cedente e' un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente
nell'esercizio dell'impresa;
c) il cessionario e' una societa' o un ente, pubblico o privato,
avente personalita' giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto
sociale preveda anche l'acquisto di crediti di impresa, e il cui
capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci
volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le
cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.