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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1 (Titolo di perito agrario). - 1. Il titolo di perito
agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito
agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la
abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative
specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma
dell'articolo 4".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.