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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si da'
luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai
sensi dell'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426,
anche nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le
risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15
della citata legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni
previste dal comma 7 dello stesso articolo.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei
posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino al
limite massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5
dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, intendendosi
compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti
in soprannumero.
3. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica - se piu'
favorevole con particolare riferimento alle norme di cui al
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 - prevista dalle rispettive norme
di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1
settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede
assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Le nomine di
cui alla presente legge danno titolo a partecipare ai trasferimenti
relativi all'anno scolastico 1991-92.
4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente
legge, che nel corso dell'anno scolastico 1990-91 hanno svolto
servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di
prova se prestato per la durata prescritta; agli altri insegnanti
nominati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1990 e
con decorrenza economica dal 1 settembre 1991, ai fini del loro
perfezionamento professionale, puo' essere attribuita una borsa di
studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con
l'obbligo di svolgere attivita' di formazione, nel quadro del piano
straordinario pluriennale di aggiornamento di cui all'articolo 12
della legge 5 giugno 1990, n. 148, con finalita' prioritaria
all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'insegnamento
delle lingue straniere nella scuola elementare. A coloro che
completano la formazione all'estero e' attribuita una maggiorazione
di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sono stabilite le modalita' di svolgimento delle predette attivita'
di formazione.
5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento
iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno 1991.
6. La prosecuzione delle attivita' di tempo pieno di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va
riferita ai posti funzionanti alla data di entrata in vigore della
stessa legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BIANCO, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine dei facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 148/1990 reca: "Riforma dell'ordinamento
della scuola elementare".
- Il testo dell'art. 8- bis del D.L. n. 323/1988
(Finanziamento del contratto del personale della scuola per
il triennio 1988-1990 e norme per la realizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica
istruzione), e' il seguente:
"Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del
personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n.
140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie
nazionali.
2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e'
effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito
nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi'
inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur
avendone i requisiti, non sono stati iscritti alle
graduatorie provinciali per la mancata presentazione della
relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli
stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3. Le nomine sono disposte in relazione alla
disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale.
Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla
graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno
scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno
scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del
servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il
quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria
nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno
diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a
posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia
di provenienza.
6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei
posti destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per
cento dei posti vacanti".
- Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge n.
148/1990 sopracitata e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni per la gradualita' e la
fattibilita'). - 1. Al fine di favorire la realizzazione
del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria
disponibilita' di organico di cui all'art. 4, i
provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti
locali, curano l'apprestamento delle condizioni di
fattibilita' della riforma, predisponendo un apposito
piano.
(Omissis)".
- Il testo del comma 5 dell'art. 15 della legge n.
148/1990 sopracitata e' il seguente:
"Art. 15 (Disposizioni per la gradualita' e la
fattibilita').
(Omissis).
5. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di
organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui
all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati
in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore
della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione
secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla
completa introduzione, su tutto il territorio nazionale,
dei nuovi ordinamenti.
(Omissis)".
- Per il titolo del D.L. n. 323/1988 si veda precedente
nota.
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 148/1990
sopracitata e' il seguente:
"Art. 12 (Piano straordinario pluriennale di
aggiornamento). - 1. Ad integrazione dei normali programmi
di attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione
del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro
della pubblica istruzione attua, con la collaborazione
delle universita' e degli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un
programma straordinario di attivita' di aggiornamento con
durata pluriennale per tutto il personale ispettivo,
direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli
stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi
anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici,
collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e
determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente
necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, oppurtunamente
articolate per ambiti disciplinari onde consentire la
migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5,
devono assicurare la complessiva acquisizione degli
obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti
momenti di approfondimento della programmazione e dello
svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase
successiva del piano saranno attivati corsi di
aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai
docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro
propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e
3, universita', associazioni professionali e scientifiche,
enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra
gli scopi statutari, la formazione professionale degli
insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE
per la gestione di progetti di aggiornamento che siano
riconosciuti di sicuro interesse scientifico e
professionale e di specifica utilita' ai fini del piano
pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con
propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula
delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e
operativi che devono essere posseduti dalle associazioni,
degli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere
alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del
piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del
circolo, con personale disponibile ai sensi dell'art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina
di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti
impegnati nelle attivita' di aggiornamento.
6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di
supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al
comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a
prestare la loro opera per l'attuazione del piano
pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di
esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per
qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato".
- Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n.
148/1990 sopracitata e' il seguente:
"Art. 8 (Progetti formativi di tempo lungo).
(Omissis).
2. Le attivita' di tempo pieno di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro
il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico
1988-1989, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il
"tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione
delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e
che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla
presente legge.
(Omissis)".