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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente
l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale
nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente
ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale
l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.
2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il
trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche
di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria
residenza, purche' non si trovino sospesi dall'esercizio
professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per
l'applicazione di una misura di sicurezza.
3. Il trasferimento non interrompe l'anzianita' di iscrizione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.