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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in
materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
12 del 15 gennaio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 21.