Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano
conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti
professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre
1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che
siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione e' subordinata
al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle
norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali
siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro,
con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola
diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non
accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto all'uso del
titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi
provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive
emanate dal consiglio del collegio nazionale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 754/1969 reca: "Sperimentazione negli
istituti professionali".
- La legge n. 1378/1956 reca: "Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i
quindici ed i ventinove anni possono essere assunti
nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a
ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici
economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento
della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che
l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di
professionalita' diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di
personale.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma
precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere
riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in
possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di
predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti
predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro
organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione
regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione
regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Nel caso in cui essi interessino piu' ambiti
regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
giorni dalla loro presentazione, la delibera della
commissione regionale per l'impiego, i progetti sono
sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
L'approvazione preventiva non e' richiesta per i progetti
conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione
e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto
dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato
provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi
formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere
predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal
fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24
della legge predetta, da destinare al finanziamento dei
progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al
comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di
lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal
presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e'
computato nell'anzianita' di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e
lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalita' dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi
conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione
all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego puo'
effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del
lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e
lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il
contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin
dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo
indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del
lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione
conseguita. In questo caso continuano a trovare
applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e
lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di
formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del
rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta
nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti
alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente
comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di
formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La
commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle
particolari condizioni del mercato nonche' delle
caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare
il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei
loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i
lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie
previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', attraverso apposite
convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle
prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal
termine dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale
attivita'.
14. Ferme restando le norme relative al praticantato,
possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al
comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi
professionali quando il progetto di formazione venga
predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3.
Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di
contratto di formazione e lavoro, quando i progetti
formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita'
direttamente collegate alla ricerca scientifica e
tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono
prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro
superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della
formazione professionale prevista dai progetti di cui al
comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli,
gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel
campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal
CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate
attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di
studio, questo costituisce requisito per la stipulazione
del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo
svolgimento delle predette attivita'.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle
percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa
legge".
- Il D.P.R. n. 162/1982 reca: "Riordinamento delle
scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento".