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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di
amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del
tesoro, sara' stabilita la dotazione organica del personale
occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonche' la
disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del
personale medesimo.
2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga disposto il
comando di non piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando
di uno dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che
venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un
professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
3. Il comando o l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre
anni e puo' essere riconfermato, sara' disposto con decreto del
Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica.
Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sara' fissato
l'ammontare dell'indennita' da corrispondere per il servizio
all'estero".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 394/1967 reca norme sulla: "Scuola
archeologica italiana in Atene".
- Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e' il seguente:
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
dei consigli delle facolta' interessate, i professori
ordinari, straordinari ed associati possono essere
autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del
Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di
ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda
in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario
nazionale, che considerera' le caratteristiche e le
dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno
che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con
le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13,
la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui
sono titolari, cicli di confernze, attivita' seminariali e
attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei
loro confronti, per la partecipazione agli organi
universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai
commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo
1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".