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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport,
spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di
organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e
il regolamento di amministrazione e contabilita', anche in deroga
alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n.
93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono
trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello
spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti
giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi
di legittimita'.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento
di amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il
Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione
organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento
economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo
e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono
rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta
giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di
chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui
sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono
essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si
ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli
previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni
altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non
espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono
immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive
nazionali nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono
disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e
i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e
contabilita' e da apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n.
88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale
e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI
elabora progetti speciali a termine a cio' finalizzati. Con la
contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la
corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano
all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi
incentivanti la produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per
cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI
al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi
e' disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti,
che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello
spettacolo.
12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella
di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale
dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite
strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: "Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, recante:
"Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione
delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980.
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, recante: "Legge-quadro
sul pubblico impiego" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Si trascrive il testo
degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 93/1983:
"Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni
caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza,
con legge regionale o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto
normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei
singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di
organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di
stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico
impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi
compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e
l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione
complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio
delle liberta' e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle
disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti
dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di
partecipazione alla formazione degli atti della pubblica
amministrazione.
Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). -
Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della
Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2,
sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi
contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti
aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di
impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del
trattamento accessorio per servizi che si prestano
all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro
nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2,
n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in
rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e
le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli
uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti
concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie
del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del
personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
legge".
Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per
consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del
comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di
usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari
di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
- Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge
20 marzo 1975, n. 70:
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le
delibere con cui gli enti adottano o modificano il
regolamento organico, definiscono o modificano la
consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei
dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi,
sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al
Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le
delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale
in conformita' degli accordi sindacali approvati dal
Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e'
richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei
servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai
sensi del comma precedente, anche al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione
risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di
concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la
restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti
vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate
le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai
principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al
presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non
restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora,
nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con
nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di
legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte
dell'ente delle disposizioni contenute nel presente
articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo
scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente
stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso,
proporne lo scioglimento".
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite
al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile
1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 dell'8 settembre
1970, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989: "4. Il trattamento
economico del direttore generale e' determinato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del
consiglio di amministrazione dell'Istituto".
- Si trascrive il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 7, della citata legge n. 88/1989:
"1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni
loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi,
o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla
competenza degli organi dell'Istituto e del direttore
generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il
conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi
approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato
giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi
della legalita', della tempestivita' e della economicita'
della gestione, rispondono agli organi di amministrazione
dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono
preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore
e' deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del
direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal
consiglio di amministrazione che tengano conto delle
capacita' prtofessionali, della cultura e delle attitudini
individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi
dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella
qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una
indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo
esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base
dell'importanza della funzione e delle connesse
responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla
mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo
temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della
qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono
coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico
di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra
meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito
comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I
criteri e le modalita' del concorso riservato o dello
scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. (Omissis).
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative
funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza,
e' effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne
danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si precisa che il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1985,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8
marzo 1985, n. 72, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
62 del 13 marzo 1985, reca l' "Adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
ad essi collegato".