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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la
salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico,
urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29
novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati
limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza
dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994,
ripartiti con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente
legge.
2. Per consentire l'attivazione delle opere piu' significative, la
regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di
Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli
interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e
l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del
Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori
dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo,
nonche' l'Universita' Ca' Foscari e l'Istituto universitario di
architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo
semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino
a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome
specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a
carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi
statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono
tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello
in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo
eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento,
maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio
dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso,
calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto
per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento,
sara' corrisposto con la prima rata di ammortamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia". Il testo dell'art. 3, primo
comma, lettere a), c), d) e l), della predetta legge e' il
seguente:
"La somma di cui alle lettere a) dell'art. 2, destinata
ad interventi di competenza dello Stato, e' cosi'
utilizzata:
a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi,
progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al
riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e
all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare
e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato,
all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla
difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei
centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani
lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante
interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili
per la regolazione delle maree, nel rispetto delle
caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e
gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei
lavori pubblici n. 201 del 1982:
b) (omissis);
c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti
lagunari;
d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2
miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi
e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500
milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a
difesa del litorale;
e)-i) (omissis);
l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e
lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e
progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato
per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con
particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle
opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di
petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita'
dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16
aprile 1973, n. 171 (3), e compatibili col traffico
mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca".