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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la
realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per
l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di
adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione
dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' autorizzare i consorzi
di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui
ventennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome,
autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il
volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato ai limiti
di impegno ventennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire
20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le
modalita', i termini e le condizioni per la concessione e
l'utilizzazione dei mutui.