Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero,
salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio
architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico,
archivistico, secondo un programma triennale di indirizzo, articolato
in uno o piu' piani di attuazione, e' autorizzata, nel triennio
1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali adotta, con
decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il programma triennale di indirizzo,
finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui
al comma 1;
b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al
comma 1;
c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare
interesse artistico e storico;
d) prosecuzione dell'attivita' di inventariazione,
precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonche' di
completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale
del Ministero per i beni culturali e ambientali;
e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la
realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di
gestione, esposizione e fruizione.
3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento
complessivo di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare
nel triennio ai singoli obiettivi di cui al comma 2, in una quota
comunque non inferiore al 50 per cento per le lettere a) e b), al 25
per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per cento per la lettera
c).
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
a), b), d) ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del
Ministero per i beni culturali e ambientali presentano ai competenti
uffici centrali proposte di interventi organici attuativi del
programma triennale di indirizzo, riguardanti complessi monumentali,
aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e archivi, dando
priorita' ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita
parziale o totale.
5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle
regioni e degli enti locali sono presentati dagli enti proponenti,
unitamente ad uno schema di accordo di programma, al comitato
regionale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I progetti che ottengono il
parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi
periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del
Ministero per i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta
giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso
alcun parere, i progetti sono comunque trasmessi al competente
ufficio centrale.
6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle
proposte coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto recante il programma triennale di indirizzo di
cui al comma 2, un piano di interventi organici. Eventuali piani
successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che pre-
cede quello di riferimento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 805/1975
(Organizzazione del Ministero per i beni culturali ed
ambientali) e' il seguente:
"Art. 35. - In ogni capoluogo di regione e' istituito un
comitato regionale per i beni culturali composto dai capi
degli uffici che costituiscono la conferenza regionale di
cui all'art. 32 e da un numero pari di membri
rappresentanti della Regione e da questa eletti o nominati
secondo propri provvedimenti. Il comitato elegge nel
proprio seno il presidente e un vice presidente.
Il comitato ha funzioni:
a) di collegamento informativo e conoscitivo
permanente tra lo Stato e la regione;
b) di coordinamento delle iniziative e delle attivita'
esecutive dello Stato e della regione mediante lo scambio
di informazioni reciproche, la predeterminazione di
programmi annuali e pluriennali delle iniziative comuni e
delle iniziative dello Stato, della regione e degli enti
infraregionali, da sottoporre, quando investano problemi o
soluzioni di particolare impegno, al Consiglio nazionale
dei beni culturali e ambientali;
c) di promozione e di proposta di interventi,
amministrativi e tecnici, da parte dello Stato e della
regione.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma il comitato assume le opportune intese,
per quanto concerne le attivita' di competenza dello Stato,
con il commissario del Governo.
Il comitato puo' chiamare a partecipare alle proprie
riunioni amministratori ed esperti. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dall'ufficio amministrativo
avente sede nel capoluogo di regione che sara' indicato con
decreto del Ministro".