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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli
16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul
diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime
modalita' e procedure anche per gli anni successivi.
2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50
miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A
decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge n.
390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) e' il
seguente:
"Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in
possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in
deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti
d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza
interessi, dopo il completamento o la definitiva
interruzione degli studi e non prima dell'inizio di
un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
completamento o dalla interruzione degli studi, il
beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita'
lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e,
limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione
degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le
modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei
limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e
alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con
aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del
prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo.
Art. 17 (Fondo di incentivazione). - 1. Il piano
triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il
riequilibrio dell'offerta formativa ed una piu' proficua
utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le
indicazioni:
a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di
studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive non
pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione
degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito
territoriale nonche' per lo sviluppo delle universita'
istituite successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni;
b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di
studio inerenti ad aree disciplinari di particolare
interesse nazionale e comunitario.
2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione
del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991 e
1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato "Fondo
per l'erogazione di borse di studio finalizzate
all'incentivazione ed alla razionalizzazione della
frequenza universitaria".
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31
marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di studio,
tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con
decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza
permanente dei rettori. Il decreto indica altresi' il
numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il
conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.
4. Le universita' provvedono ad emanare i bandi di
concorso che devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno
accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.
5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di
ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali
prove con esito negativo, possono presentare domanda di
iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre
i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso
non oltre il 31 dicembre. Le universita' sono tenute ad
espletare le procedure di concorso in tempo utile a
consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro
il predetto termine".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), come
sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a) - c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria".