Legge Ordinaria n. 147 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli  articoli
16 e 17 della legge 2 dicembre  1991,  n.  390,  recante  "Norme  sul
diritto agli  studi  universitari",  sono  attuati  con  le  medesime
modalita' e procedure anche per gli anni successivi. 
  2. All'onere  derivante  dalla  presente  legge,  pari  a  lire  50
miliardi nel 1993 e  50  miliardi  nel  1994,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per  i  medesimi  anni,  all'uopo
utilizzando lo specifico  accantonamento  "Diritto  allo  studio".  A
decorrere dall'esercizio  finanziario  1995,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto  1988,  n.
362. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il testo  degli  articoli  16  e  17  della  legge  n.
          390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) e'  il
          seguente: 
             "Art. 16 (Prestiti  d'onore).  -  1.  Agli  studenti  in
          possesso dei requisiti di merito e di  reddito  individuati
          ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a),  possono  essere
          concessi dalle aziende ed istituti  di  credito,  anche  in
          deroga a disposizioni  di  legge  e  di  statuto,  prestiti
          d'onore destinati  a  sopperire  alle  esigenze  di  ordine
          economico connesse alla frequenza degli studi. 
             2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente,  senza
          interessi,  dopo   il   completamento   o   la   definitiva
          interruzione  degli  studi  e  non  prima  dell'inizio   di
          un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo.  La  rata  di
          rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
          reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni  dal
          completamento  o  dalla  interruzione   degli   studi,   il
          beneficiario  che  non  abbia  iniziato  alcuna   attivita'
          lavorativa  e'  tenuto  al   rimborso   del   prestito   e,
          limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
          definitiva interruzione degli  studi,  alla  corresponsione
          degli interessi al tasso legale. 
             3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  disciplinano  le
          modalita' per la concessione dei prestiti  d'onore  e,  nei
          limiti degli appositi stanziamenti di bilancio,  provvedono
          alla concessione di garanzie  sussidiarie  sugli  stessi  e
          alla corresponsione degli interessi, sulla base di  criteri
          definiti con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto
          con il Ministro, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.
          Le convenzioni che in  materia  le  regioni  stipulano  con
          aziende ed istituti di credito devono disciplinare: 
               a) i termini di erogazione  rateale  del  prestito  in
          relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto; 
               b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto  di
          credito per  il  ritardo  nell'erogazione  delle  rate  del
          prestito. 
             4.  Ad  integrazione  delle  disponibilita'  finanziarie
          destinate dalle regioni agli interventi di cui al  presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero, un  "Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
          concessione dei prestiti d'onore". Il  Fondo  e'  ripartito
          per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato  le
          procedure per la concessione dei prestiti, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome.  L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo. 
             Art.  17  (Fondo  di  incentivazione).  -  1.  Il  piano
          triennale di sviluppo dell'universita' di cui alla legge  7
          agosto 1990,  n.  245,  al  fine  di  assicurare  anche  il
          riequilibrio dell'offerta formativa ed  una  piu'  proficua
          utilizzazione  dei  servizi  di  insegnamento,  formula  le
          indicazioni: 
               a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai  corsi  di
          studio presso le sedi ove esistano capacita' ricettive  non
          pienamente utilizzate  e  per  la  razionale  distribuzione
          degli studenti tra le sedi  presenti  nello  stesso  ambito
          territoriale nonche'  per  lo  sviluppo  delle  universita'
          istituite successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, e successive modificazioni; 
               b) per la  promozione  delle  iscrizioni  a  corsi  di
          studio  inerenti  ad  aree  disciplinari   di   particolare
          interesse nazionale e comunitario. 
             2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di  previsione
          del Ministero e' istituito, limitatamente agli anni 1991  e
          1992, un apposito capitolo di bilancio,  denominato  "Fondo
          per   l'erogazione   di   borse   di   studio   finalizzate
          all'incentivazione   ed   alla   razionalizzazione    della
          frequenza universitaria". 
             3. Il Fondo di cui al comma 2 e' ripartito, per ciascuno
          degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il  31
          marzo, tra le universita' e per i singoli corsi di  studio,
          tenuto conto delle indicazioni  di  cui  al  comma  1,  con
          decreto del  Ministro,  sentiti  il  CUN  e  la  Conferenza
          permanente dei  rettori.  Il  decreto  indica  altresi'  il
          numero e l'importo delle borse, nonche' le modalita' per il
          conferimento, che deve comunque avvenire per concorso. 
             4. Le universita'  provvedono  ad  emanare  i  bandi  di
          concorso  che  devono  essere  pubblicati  nella   Gazzetta
          Ufficiale almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno
          accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto. 
             5.  Gli  studenti  che  abbiano  presentato  domanda  di
          ammissione al concorso ed abbiano  sostenuto  le  eventuali
          prove con esito negativo,  possono  presentare  domanda  di
          iscrizione presso la stessa o altra universita' anche oltre
          i termini previsti dalla normativa vigente,  in  ogni  caso
          non oltre il 31 dicembre. Le  universita'  sono  tenute  ad
          espletare  le  procedure  di  concorso  in  tempo  utile  a
          consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti  entro
          il predetto termine". 
            - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
          n.  468/1978  (Riforma  di  alcune  norme  di  contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di   bilancio),   come
          sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.  362,
          e' il seguente: 
             "3. La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene: 
               a) - c) (omissis); 
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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