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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di
fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata
o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov-
ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale
solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale
della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.