Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Validita' delle graduatorie di concorso
1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai
concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto
medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno validita' per un ulteriore anno
scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini
della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili
all'inizio del suddetto anno scolastico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 357/1989 reca norme in materia di
reclutamento del personale della scuola. Gli articoli 2 e 4
prevedono concorsi per titoli ed esami e concorsi per soli
titoli. L'art. 2 riguarda l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte. L'art. 4 riguarda
l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente,
delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori
di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza.
Dell'art. 2 si riportano i commi da 1 a 20:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, elementare e secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante
concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli
titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato annualmente
il 50 per cento dei posti destinati alle procedure
concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza
triennale anche quando non vi sia disponibilita' di posti o
cattedre.
3. All'indizione si provvede con bando emanato dal
Ministro della pubblica istruzione.
4. La determinazione dei posti e' effettuata dal
provveditore agli studi all'atto del conferimento delle
nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e
vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni
scolastici per i quali il concorso e' espletato. Nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami
sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo
concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso
inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
5. Per quanto non diversamente disposto dai commi
precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. Per la scuola materna e per le classi di concorso
della scuola secondaria per le quali sia prescritto il
titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del
concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame
di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
7. Non si applica alcun limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
del conseguimento dell'abilitazione, nonche' per
l'ammissione ai concorsi per soli titoli.
8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami hanno validita' per i tre anni indicati nei relativi
bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore
e' disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si
riferisce la partecipazione al concorso.
9. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un
particolare punteggio anche all'inclusione nelle
graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami,
relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo
posto.
10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono
richiesti:
a) il superamento delle prove di un precedente
concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai
soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso od al medesimo posto;
b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del
titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonche'
per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia
stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche
non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi
cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola
materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi
prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione
secondaria.
11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche
italiane all'estero e' utile se effettuato con atto di
nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.
12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli e'
consentita per due province, nonche' per tutti i concorsi
per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di
ammissione.
13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento
triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli
successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del
presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel
posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i
concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora
nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad
ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di
nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa,
nonche' culturale, professionale, scientifica e tecnica,
purche' abbiano presentato apposita domanda di permanenza,
corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di
concorso.
14. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione
che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria
permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.
15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli
sono compilate sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di
scuola secondaria superiore e' disposta per il contingente
del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al
concorso.
16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
e' emanata la tabella di valutazione dei titoli.
17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da
quello inerente al concorso non e' valutato.
18. Il punteggio da attribuire al superamento di un
precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi non puo' superare
quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.
19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui
al presente decreto, sono utilizzabili sino
all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi
risultino compresi.
20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per
soli titoli non costituisce elemento valutabile nei
corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per
soli titoli".
Dell'art. 4 si riportano i commi 1, 2 e 8:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante
concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso e'
assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle proce-
dure concorsuali.
2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale
dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza
triennale. La determinazione dei posti e' effettuata
all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al
numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato
per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso e'
espletato.
3. - 7. (Omissis).
8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si
applicano le norme di cui all'art. 2".