Legge Ordinaria n. 151 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1992, n. 44
Validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Validita' delle graduatorie di concorso 
 
  1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed  esami  ed  ai
concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione  del  decreto
medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  hanno  validita'  per  un   ulteriore   anno
scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini
della  copertura  delle  cattedre  e  posti  vacanti  e   disponibili
all'inizio del suddetto anno scolastico. 
 
    


          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
          Nota all'art. 1: 
             -  Il  D.L.  n.  357/1989  reca  norme  in  materia   di
          reclutamento del personale della scuola. Gli articoli 2 e 4
          prevedono concorsi per titoli ed esami e concorsi per  soli
          titoli. L'art. 2 riguarda l'accesso ai ruoli del  personale
          docente della scuola materna, elementare e secondaria,  dei
          licei artistici e degli istituti d'arte. L'art. 4  riguarda
          l'accesso ai ruoli del  personale  docente  ed  assistente,
          delle  assistenti  educatrici,  degli   accompagnatori   al
          pianoforte e dei pianisti accompagnatori  dei  conservatori
          di musica, delle accademie di belle arti e delle  accademie
          nazionali di arte drammatica e di danza. 
             Dell'art. 2 si riportano i commi da 1 a 20: 
             "1. L'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          scuola  materna,  elementare  e   secondaria,   dei   licei
          artistici  e  degli  istituti  d'arte  ha  luogo   mediante
          concorso per titoli ed esami e mediante concorso  per  soli
          titoli; a ciascun tipo di concorso e' assegnato annualmente
          il  50  per  cento  dei  posti  destinati  alle   procedure
          concorsuali. 
             2.  I  predetti  concorsi  sono  indetti  con  frequenza
          triennale anche quando non vi sia disponibilita' di posti o
          cattedre. 
             3. All'indizione  si  provvede  con  bando  emanato  dal
          Ministro della pubblica istruzione. 
             4.  La  determinazione  dei  posti  e'  effettuata   dal
          provveditore agli studi  all'atto  del  conferimento  delle
          nomine, in relazione al  numero  dei  posti  disponibili  e
          vacanti  che  sia  accertato  per  ciascuno  dei  tre  anni
          scolastici per i quali il concorso e' espletato.  Nel  caso
          in cui la graduatoria di un concorso per  titoli  ed  esami
          sia esaurita e rimangano posti ad  esso  assegnati,  questi
          vanno  ad  aggiungersi  a  quelli  assegnati  al  parallelo
          concorso per titoli;  analogamente  si  provvede  nel  caso
          inverso. Detti posti vanno reintegrati in  occasione  della
          procedura concorsuale successiva. 
             5.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dai  commi
          precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art.  10
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
          n. 417, ed all'art. 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 
             6. Per la scuola materna e per  le  classi  di  concorso
          della scuola secondaria per  le  quali  sia  prescritto  il
          titolo  di  abilitazione  all'insegnamento,  le  prove  del
          concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di  esame
          di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. 
             7.  Non  si  applica  alcun  limite  di  eta'   per   la
          partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine
          del   conseguimento    dell'abilitazione,    nonche'    per
          l'ammissione ai concorsi per soli titoli. 
             8. Le graduatorie relative ai  concorsi  per  titoli  ed
          esami hanno validita' per i tre anni indicati nei  relativi
          bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria  superiore
          e' disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si
          riferisce la partecipazione al concorso. 
             9. Nei concorsi per titoli ed  esami  e'  attribuito  un
          particolare   punteggio    anche    all'inclusione    nelle
          graduatorie di precedenti concorsi  per  titoli  ed  esami,
          relativi alla stessa  classe  di  concorso  o  al  medesimo
          posto. 
             10. Per l'ammissione ai concorsi per  soli  titoli  sono
          richiesti: 
               a)  il  superamento  delle  prove  di  un   precedente
          concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai
          soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
          concorso od al medesimo posto; 
               b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole
          statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
          scolastiche   italiane   all'estero,    per    insegnamenti
          corrispondenti a posti di  ruolo,  svolti  sulla  base  del
          titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli,  nonche'
          per insegnamenti relativi a  classi  di  concorso  che  sia
          stato prestato, per almeno trecentosessanta  giorni,  anche
          non continuativi, nel triennio  precedente,  considerandosi
          cumulabili, da una parte, i servizi prestati  nella  scuola
          materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i  servizi
          prestati  nelle  scuole  e  negli  istituti  di  istruzione
          secondaria. 
             11. Il servizio prestato nelle  istituzioni  scolastiche
          italiane all'estero e' utile  se  effettuato  con  atto  di
          nomina dell'Amministrazione degli affari esteri. 
             12. La partecipazione ai concorsi  per  soli  titoli  e'
          consentita per due province, nonche' per tutti  i  concorsi
          per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di
          ammissione. 
             13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli  titoli
          hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento
          triennale.  A  tal  fine,  nei  concorsi  per  soli  titoli
          successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del
          presente decreto, i  nuovi  concorrenti  sono  inclusi  nel
          posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre  i
          concorrenti gia' compresi  in  graduatoria  ma  non  ancora
          nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria  e  ad
          ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione  di
          nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa,
          nonche' culturale, professionale,  scientifica  e  tecnica,
          purche' abbiano presentato apposita domanda di  permanenza,
          corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando  di
          concorso. 
             14. A parita' di punteggio e di  ogni  altra  condizione
          che dia titolo  a  preferenza,  precede  nella  graduatoria
          permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. 
             15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli  titoli
          sono  compilate  sulla  base  del   punteggio   complessivo
          ottenuto da ciascun concorrente. La nomina  a  cattedre  di
          scuola secondaria superiore e' disposta per il  contingente
          del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al
          concorso. 
             16. Con decreto del Ministro della pubblica  istruzione,
          sentito il Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
          e' emanata la tabella di valutazione dei titoli. 
             17. Il servizio  riferito  ad  insegnamento  diverso  da
          quello inerente al concorso non e' valutato. 
             18. Il punteggio da  attribuire  al  superamento  di  un
          precedente concorso per titoli ed  esami  o  di  precedenti
          esami anche ai soli  fini  abilitativi  non  puo'  superare
          quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. 
             19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di  cui
          al    presente    decreto,    sono    utilizzabili     sino
          all'esaurimento,  nell'ordine  in  cui   i   candidati   vi
          risultino compresi. 
             20. La collocazione nella graduatoria dei  concorsi  per
          soli  titoli  non  costituisce  elemento   valutabile   nei
          corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per
          soli titoli". 
             Dell'art. 4 si riportano i commi 1, 2 e 8: 
             "1.  L'accesso  ai  ruoli  del  personale   docente   ed
          assistente,    delle    assistenti    educatrici,     degli
          accompagnatori al pianoforte e dei pianisti  accompagnatori
          dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e
          delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza  ha
          luogo mediante concorso per  titoli  ed  esami  e  mediante
          concorso per soli titoli; a ciascun  tipo  di  concorso  e'
          assegnato il 50 per cento dei posti destinati  alle  proce-
          dure concorsuali. 
             2. I predetti concorsi sono indetti a livello  nazionale
          dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  con   frequenza
          triennale.  La  determinazione  dei  posti  e'   effettuata
          all'atto del conferimento delle  nomine,  in  relazione  al
          numero dei posti disponibili e vacanti  che  sia  accertato
          per ciascuno dei tre  anni  per  i  quali  il  concorso  e'
          espletato. 
             3. - 7. (Omissis). 
             8. Per quanto  non  previsto  nei  commi  precedenti  si
          applicano le norme di cui all'art. 2". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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