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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga.
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito
dal seguente:
"Art.1. - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I
titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2,spettano a
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'-
esercizio della professione i laureati della facolta' di agraria".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 3/1976 reca l'ordinamento della professione
di dottore agronomo e di dottore forestale.