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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore
e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente
del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni,
consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati
delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
il delitto previsto dall'articolo 416- bis del codice penale o per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto
d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con
sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto
commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli
indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con
sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti
indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il
giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in
udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in
cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se
non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti,
della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali,
provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene
dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma
4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra in-
dicate.
4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli
assessori regionali e dei consiglieri regionali e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
le riforme istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione e'
adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o
della segreteria del pubblico ministero.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dec-
ade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza
passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei confronti del
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi gli
enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il
personale degli enti locali la sospensione e' disposta dal capo
dell'amministrazione o dell'ente locale ovvero dal responsabile
dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e pro-
cedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
appartenente alle regioni e per gli amministratori e i componenti
degli organi delle unita' sanitarie locali, la sospensione e'
adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili
delle amministrazioni o enti locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma 4-septies si
applicano altresi' le disposizioni dei commi 4-quinquies e 4-sexies".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale,
sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale,
presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, consigliere di
amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno
1990, n. 142, amministratore e componente degli organi
comunque denominati delle unita' sanitarie locali,
presidente e componente degli organi esecutivi delle
comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416- bis
del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla
lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati
condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a
due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e'
stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati
ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la
elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro
presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida
dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1
sopravviene dopo la elezione o la nomina, essa, fuori dei
casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la immediata
sospensione dalle cariche sopra indicate.
4-ter. La sospensione dei presidenti delle giunte
regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri
regionali e' disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme
istituzionali e gli affari regionali, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione
e' adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria sono comunicati a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se
non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il
provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o
alla nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al
comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
diviene definitivo il provvedimento che applica la misura
di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti
non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato
con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato
sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento
definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di
cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
confronti del personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o
dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali
la sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o
dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio
secondo la specifica competenza, con le modalita' e proce-
dure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
appartenente alle regioni e per gli amministratori e i
componenti degli organi delle unita' sanitarie locali, la
sospensione e' adottata dal presidente della giunta
regionale, fatta salva la competenza, nella regione
Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati
dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai
responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati
al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma
4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi
4-quinquies e 4-sexies.
5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita'
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non
ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei
servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono
trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della
lotta contro la delinquenza mafiosa".